UNICMI: edilizia libera, 58 interventi senza particolari autorizzazioni

In Italia con il decreto del 2 marzo 2018, è stato istituito un glossario dedicato ai piccoli lavori edilizi da realizzare senza particolari autorizzazioni.

Per l'edilizia libera, sono stati individuati, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture in concerto con il Ministero della Semplificazionele, le categorie di intervento e  le 58 principali opere (fra le quali la riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti, schermature solari, pergole, parapetti e ringhiere, ecc.) che possono essere realizzate allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Per fare alcuni esempi, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quali pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici sono state definite come "manutenzioni ordinarie". Alla voce "eliminazione delle barriere architettoniche" non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Per le "aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza", sono inserite in edilizia libera le opere senza scopo do lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo. Questo elenco specifica, inoltre, per le "opere contingenti temporanee" di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l'installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera. Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità. Scarica il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sul sito dell'associazione UNICMI.

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