Estensione delle detrazioni fiscali agli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP)

La Circolare 18 maggio 2016 n. 20/E, dell'Agenzia delle Entrate permette agli Istituti Autonomi per la Case Popolari di detrarre le spese sostenute nel 2016.

La Circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, dell'Agenzia delle Entrate chiarisce quanto previsto dall'art. 1, comma 87 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e introduce nell'impianto normativo delle detrazioni fiscali del 65% un'apertura che permette agli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP) di detrarre le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica su immobili a gestione patrimoniale. Possono accedere immobili patrimoniali concessi in locazione di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Schermata 2016-10-13 alle 16.29.06Il Provvedimento del 22 marzo 2016, Prot. 43434 da la possibilità prevista (art. 1, comma 74 della Legge n. 208/2015 ai contribuenti che vivono in condomini e che non sono tenuti al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cedere ai fornitori che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni del proprio condominio, il credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal gennaio a dicembre 2016 a titolo di pagamento di parte del corrispettivo. La Circolare 20/E, in merito alla cessione del credito ai fornitori da parte di condòmini incapienti, chiarisce che l'accettazione da parte dei fornitori della cessione del credito, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per beni ceduti e/o servizi prestati, dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali è facoltativa. I fornitori non sono tenuti ad accettare il credito in questione, in luogo del pagamento loro dovuto. Il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo, ha le medesime caratteristiche della "teorica" detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in dieci rate annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento. La quota del credito non può essere chiesta a rimborso e non è fruita nell'anno ma può essere utilizzabile negli anni successivi. Inoltre, la Circolare offre ulteriori precisazioni sulle agevolazioni ricadenti nella "no tax area". Per approfondire l'argomento si rimanda ai testi completi della Circolare 20/E del 18 maggio 2016, del Provvedimento 22 marzo 2016, Prot. 43434 e a due guide UNICMI e dagli Affiliati. Vasistas 1/2016 è acquistabile online da tutti gli altri utenti.

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