Il MISE risponde ai quesiti di interesse per il settore della serramentistica

Uno dei chiarimenti più attesi da parte del MISE è quello relativo al fattore di trasmissione solare totale ggl+sh.

UnicmiFinalmente il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha chiarito molti punti sollevati da UNICMI, e altre associazioni o enti di categoria sui decreti in materia di efficienza energetica in edilizia del 25 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi, Decreto Linee Guida Attestato di Prestazione Energetica). Uno dei chiarimenti più attesi era quello relativo alla prescrizione sul fattore di trasmissione solare totale ggl+sh che fino a oggi risultava inapplicabile. Il MISE definisce che il fattore solare totale ggl+sh può essere inteso come limite sul parametro di trasmittanza energetica solare totale gt definito a livello delle norme tecniche armonizzate di riferimento obbligatorio per l'immissione sul mercato delle schermature solari (chiusure oscuranti, tende esterne). Tale requisito è da calcolare ai sensi delle norme tecniche europee di riferimento (UNI EN 13363-1 oppure UNI EN 13363-2, UNI EN 14501) richiamate anche dal Decreto e in presenza di qualsiasi tipologia di schermatura solare: interna, esterna o integrata nella vetrazione. Il MISE, inoltre specifica che il soddisfacimento del requisito sul valore del fattore di trasmissione solare totale può essere controllato anche in assenza di schermatura, attraverso le sole caratteristiche del componente finestrato (ndr la vetrazione) e fornisce anche le indicazioni relative all'obbligo di relazione tecnica precisando che, nel caso di interventi di riqualificazione energetica, essa possa essere compilata in modo parziale limitandosi a dichiarare: permeabilità all'aria e trasmittanza termica dei nuovi serramenti; soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei nuovi serramenti con i valori limite previsti dal Decreto seconda la zona climatica; trasmittanza dei serramenti da sostituire; verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale gt per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud con il valore limite di 0,35 previsto dal Decreto (tranne la categoria E.8).

In caso di riqualificazione energetica e in presenza di chiusure oscuranti o superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore gt, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE sui nuovi serramenti redatta dal Fabbricante. Tale documentazione dovrà riportare la trasmittanza, la permeabilità all'aria dei nuovi serramenti e il valore del fattore di trasmissione solare totale gt. In presenza di chiusure oscuranti questo può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica del valore limite di 0,35 previsto dal Decreto (tranne la categoria E.8).
Il MISE ha chiarito anche che i cassonetti per gli interventi di ristrutturazione di secondo livello e riqualificazione energetica vanno valutati solo se si interviene sugli stessi. In questa eventualità la trasmittanza termica dei cassonetti, separatamente dai serramenti, deve rispettare i limiti previsti, in funzione della zona climatica. L'ultimo chiarimento è sulla modalità di valutazione della trasmittanza delle chiusure trasparenti/opache ai fini del rispetto dei limiti ministeriali previsti in funzione della zona climatica nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica. Il MISE specifica che la trasmittanza può essere valutata ai sensi delle metodologie di prova o di calcolo, e relative regole di estensione dei risultati, previste dalle norme di prodotto di riferimento per l'apposizione della marcatura CE e dalle norme tecniche ivi richiamate. Conseguentemente per i serramenti soggetti alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza può essere valutata (UNI EN ISO 10077-1) con il metodo del serramento campione/normalizzato e le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla stessa UNI EN 14351- 1 come indicato anche dalle regole di accesso alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di sostituzione delle chiusure trasparenti/opache. Per la valutazione della trasmittanza delle porte industriali, commerciali e da garage sono invece di riferimento le norme UNI EN 13241-1, UNI EN 12428, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2,  mentre per le porte pedonali motorizzate (automatiche) sono di riferimento le norme UNI EN 16361, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

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Qui di seguito le definizioni degli interventi edilizi previsti dal Decreto. Gli interventi di ristrutturazione di secondo livello interessano l'involucro edilizio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva). Gli interventi di riqualificazione energetica sono quelli non riconducibili alla nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio (ristrutturazioni dell'involucro edilizio con un'incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore; gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m3. Gli interventi di ristrutturazione di primo livello interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comprendono: ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

H't, una minaccia per il comparto involucro
Ancora silenzio da parte del MISE per il parametro H't sull'involucro edilizio che, contrariamente a quanto assicurato a UNICMI lo scorso 31 maggio, non è stato ancora preso alcun provvedimento relativo alle criticità segnalate. Tralasciando le implicazioni tecniche derivanti dall'applicazione di questo coefficiente, esplicate nel documento UNICMI consegnato al MISE, non fare chiarezza su questo fattore significa mantenere nella totale incertezza tutto il comparto italiano dell'involucro edilizio con il rischio di blocco delle attività di investimento in nuovi edifici, ma soprattutto di blocco delle iniziative nel settore della ristrutturazione edilizia che costituisce quasi il 70% dell'attività edilizia in Italia. Tutto ciò può provocare gravi conseguenze per il settore industriale italiano delle facciate continue (500 milioni di euro di fatturato del made in Italy nel mondo che rischia di registrare una flessione significativa dei fatturati) ma anche di porre enormi limiti progettuali all'architettura condizionando i valori del mercato immobiliare italiano. UNICMI, solleciterà ancora una volta il MISE affinché faccia chiarezza, in tempi stretti, riguardo al parametro H't, permettendo a tutti gli operatori del settore delle costruzioni di operare.

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